Nel corso dei prossimi anni, costruttori, installatori e manutentori dovranno adeguarsi alle novità normative
Nel complesso, vengono rivisitate le norme relative al vano di corsa, impianto elettrico, attrezzatura elettrica e delle porte di piano e cabina.
LE NOVITÀ
Sono state finalmente rese operative anche in Italia le nuove norme EN 81-20 e 81-50 relative agli impianti ascensoristici e inerenti alla progettazione, la costruzione, l'installazione e la sicurezza.
In particolare la EN 81-20 intitolata “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone" e la EN 81-50 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori".
Queste sostituiscono, dopo oltre un trentennio, le vecchie norme EN 81-1 e EN 81-2 che riguardavano reciprocamente gli impianti ascensore elettrici e quelli idraulici; adesso la EN 81-20 racchiude entrambe le tipologie, mentre la EN 81-50 è riferita prevalentemente alla progettazione.
Nel complesso, però, vengono rivisitate in maniera anche più chiara, le parti del vano di corsa, dell'impianto elettrico, dell'attrezzatura elettrica e delle porte di piano e cabina.
Obiettivo primario è quello di migliorare l'accessibilità e la sicurezza sia per i passeggeri che per il personale tecnico, oltreché che standardizzare a livello internazionale i requisiti tecnici.
Indubbiamente i nuovi sviluppi legislativi avranno un impatto significativo sulla filiera del settore e alcuni aspetti progettuali verranno rivisitati così come la documentazione rilasciata dai produttori e i relativi certificati.
Le nuove norme non sostituiranno del tutto le vecchie EN 81-1 e EN 81-2 ma si aggiungeranno ad esse, almeno fino al 31 agosto 2017 quando verranno definitivamente ritirate.
VANO DI CORSA
Vengono approntate ulteriori indicazioni per l'accesso al vano in totale sicurezza per gli operatori tecnici; ad esempio, se non vi sono altre possibilità di accesso al vano oltre alla porta di piano e se la serratura della porta non è raggiungibile in modo sicuro entro una distanza orizzontale massima di 1,0 m dai dispositivi permanenti di accesso (es. una scala), dovrà prevedersi un dispositivo installato in maniera permanente che consenta a chi opera nella fossa di sbloccare la porta.
Vengono fissati anche i requisiti per l'illuminazione del vano corsa che deve risultare sempre più che sufficiente per poter operare in piena sicurezza.
IMPIANTO e ATTREZZATURA ELETTRICA
Sono ad esempio indicati i requisiti per eventuali sistemi di soccorso per chi opera nel vano corsa: se non sono previsti mezzi per liberare le persone intrappolate nel vano di corsa, nei luoghi dove esiste il rischio di rimanere imprigionati si devono installare ulteriori dispositivi di attivazione dell'allarme secondo la EN 81-28.
Anche per l'illuminazione di emergenza in cabina, le nuove norme prevedono alimentatori di supporto a ricarica automatica capaci di assicurare il giusto apporto luminoso per il pulsante di allarme e al centro della cabina ad un metro di altezza dal pavimento.
PORTE DI PIANO e DI CABINA
Vengono fornite nuove indicazioni sulla resistenza meccanica delle porte complete con i loro dispositivi di blocco, perché mantengano inalterata la propria funzione di sicurezza; anche le prove alle quali dovranno essere sottoposte, saranno soggette a precise prescrizioni.
Inoltre, relativamente ai dispositivi di trattenuta delle porte di piano scorrevoli orizzontalmente, questi devono essere in grado di trattenerle in caso di rottura degli elementi di guida dei pannelli stessi.
Prescrizioni sulle limitazioni delle distanze fra le porte e il telaio e la presenza eventualmente di sensori fino ad un'altezza di 1,60 m. dalla soglia, sono vincolanti al fine di evitare il trascinamento delle mani soprattutto per i bambini.
Infine, per le porte automatiche scorrevoli sono previsti dispositivi di protezione in caso di guasto, di malfunzionamento, di ostruzione con relativi segnali acustico/visivi, sbloccaggi di emergenza ad altezza massima di 2,70 m e dispositivi di controllo della chiusura delle porte di piano.
Quali conseguenze? Con il recepimento di questa nuova normativa, nel corso dei prossimi anni, costruttori, installatori e manutentori dovranno adeguarsi alle novità introdotte. Per adeguarsi ci sarà tempo fino al 31 agosto 2017.
Fino a questa data, le vecchie 81-1 e 81-2 e le nuove 81-20 e 81-50 potranno coesistere e starà all'installatore decidere quali norme applicare.
Dopo il 31 agosto 2017, invece, dovranno essere applicate esclusivamente solo le nuove 81-20 e 81-50.
Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto di pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'opera sul reddito dovuta al percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
Annullato il D.M. su 81-80 del 23 Luglio 2009 miglioramento degli ascensori esistenti
Il TAR del Lazio ha annullato il decreto attuativo della legge 81-80 relativo all'analisi dei rischi sugli ascensori.
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Per barriere architettoniche si intendono tutti quegli ostacoli che impediscono, a persone con capacità motorie ridotte, di fruire normalmente di luoghi pubblici, quali teatri e scuole, e di luoghi privati. Estendendo il concetto, per barriere architettoniche si può anche intendere la mancanza di dispositivi tecnici che aiuterebbero il disabile a muoversi autonomamente, nonché di segnalare, qualora ce ne fossero, zone di pericolo. L’abbattimento delle barriere architettoniche riguarda sia edifici pubblici che privati.
Dal 26 Giugno 2012, sono entrate in vigore delle agevolazioni per la ristrutturazione edilizia. Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può usufruire dell'Iva al 10% ed una detrazione Irpef del 50%, il tetto massimo di spesa sarà pari a 96.000 euro e sarà in relazione esclusivamente al singolo immobile oggetto dell'interventi.
Il decreto legge n. 83/2012 ha elevato la misura delle detrazioni e l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio per le spese che vanno dal 26 Giugno 2012 al 30 Giugno 2013; il decreto numero 63/2013 ha poi esteso la scadenza fino al 31 Dicembre 2013.
Molto probabilmente il DDL della legge di stabilità estenderà a sua volta la scadenza fino al 31/12/2014.